Art. 89 Codice penale – Vizio parziale di mente
In breve
Chi, al momento del fatto, si trovava per infermità in uno stato mentale che riduceva grandemente, senza escluderla del tutto, la capacità di intendere o di volere, risponde comunque del reato commesso, ma la pena prevista viene diminuita. La condizione richiesta è una diminuzione grave, non totale, di tale capacità, dovuta a infermità esistente proprio nel momento della commissione del fatto.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.
Giurisprudenza sull'Art. 89 Codice penale
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1990-02-21
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