Art. 88 Codice penale – Vizio totale di mente
In breve
L'art. 88 del Codice penale stabilisce che non è imputabile chi, al momento del fatto, si trovava, per infermità, in uno stato mentale tale da escludere la capacità di intendere o di volere. Si tratta del vizio totale di mente: la capacità deve essere esclusa completamente, non solo ridotta, e la causa deve essere un'infermità presente proprio nel momento in cui il fatto è stato commesso.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere.
Giurisprudenza sull'Art. 88 Codice penale
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1989-03-08
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