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Art. 88 Codice penale – Vizio totale di mente

Codice penale

In breve

L'art. 88 del Codice penale stabilisce che non è imputabile chi, al momento del fatto, si trovava, per infermità, in uno stato mentale tale da escludere la capacità di intendere o di volere. Si tratta del vizio totale di mente: la capacità deve essere esclusa completamente, non solo ridotta, e la causa deve essere un'infermità presente proprio nel momento in cui il fatto è stato commesso.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 88 Codice penale

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