Art. 167 c.p.c. – Comparsa di risposta
Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. (171) 173
A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione. (113a) (115) (116)
Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.
Articoli richiamati
Articoli che richiamano questo articolo
- Art. 163Contenuto della citazione
- Art. 164Nullità della citazione
- Art. 166Costituzione del convenuto
- Art. 171Ritardata costituzione delle parti
- Art. 267Costituzione del terzo interveniente
- Art. 271Costituzione del terzo chiamato
- Art. 419Costituzione in giudizio della parte convenuta e svolgimento del procedimento