Art. 419 c.p.c. – Costituzione in giudizio della parte convenuta e svolgimento del procedimento
L'associazione convenuta o il curatore speciale di cui all'articolo 411 secondo comma si debbono costituire in giudizio nei modi indicati negli articoli 166 e 167.
L'iscrizione a ruolo è fatta d'ufficio dal cancelliere.
Il procedimento si svolge con le norme ordinarie quando non è diversamente disposto nel presente capo.
Giurisprudenza sull'Art. 419 c.p.c.
1
Articoli richiamati
3
- Art. 166Costituzione del convenuto
- Art. 167Comparsa di risposta
- Art. 411Processo verbale di conciliazione
Articoli che richiamano questo articolo
1