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Art. 419 c.p.c. – Costituzione in giudizio della parte convenuta e svolgimento del procedimento

Codice di procedura civile (c.p.c.)

L'associazione convenuta o il curatore speciale di cui all'articolo 411 secondo comma si debbono costituire in giudizio nei modi indicati negli articoli 166 e 167.

L'iscrizione a ruolo è fatta d'ufficio dal cancelliere.

Il procedimento si svolge con le norme ordinarie quando non è diversamente disposto nel presente capo.

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Giurisprudenza sull'Art. 419 c.p.c.

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