Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 166 c.p.c. – Costituzione del convenuto

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione. (171) 173

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 166 c.p.c.

1

Articoli richiamati

1

Articoli che richiamano questo articolo

10

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.