Art. 166 c.p.c. – Costituzione del convenuto
Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione. (171) 173
Giurisprudenza sull'Art. 166 c.p.c.
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2006-02-06
Articoli richiamati
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Articoli che richiamano questo articolo
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- Art. 163Contenuto della citazione
- Art. 171Ritardata costituzione delle parti
- Art. 171-bisVerifiche preliminari
- Art. 269Chiamata di un terzo in causa
- Art. 271Costituzione del terzo chiamato
- Art. 302Prosecuzione del processo
- Art. 307Estinzione del processo per inattività delle parti
- Art. 419Costituzione in giudizio della parte convenuta e svolgimento del procedimento
- Art. 616Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione
- Art. 618Provvedimenti del giudice dell'esecuzione