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Art. 291 c.p.c. – Contumacia del convenuto

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171-bis, secondo e terzo comma, il giudice provvede a norma dell'art. 171, ultimo comma. (171) (173) 178

Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo.

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Giurisprudenza sull'Art. 291 c.p.c.

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