Art. 291 c.p.c. – Contumacia del convenuto
Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171-bis, secondo e terzo comma, il giudice provvede a norma dell'art. 171, ultimo comma. (171) (173) 178
Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo.
Giurisprudenza sull'Art. 291 c.p.c.
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Articoli richiamati
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- Art. 171Ritardata costituzione delle parti
- Art. 171-bisVerifiche preliminari
- Art. 307Estinzione del processo per inattività delle parti
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