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Art. 301 c.p.c. – Morte o impedimento del procuratore

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.

In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299.

Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.

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Giurisprudenza sull'Art. 301 c.p.c.

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