Art. 301 c.p.c. – Morte o impedimento del procuratore
Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.
In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299.
Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.
Giurisprudenza sull'Art. 301 c.p.c.
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1992-03-16
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