Art. 416 c.p.c. – Costituzione del convenuto
Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza ... . 178
La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito ... di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. 178
Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.
Giurisprudenza sull'Art. 416 c.p.c.
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2019-03-20
Articoli che richiamano questo articolo
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- Art. 417Costituzione e difesa personali delle parti
- Art. 418Notificazione della domanda riconvenzionale
- Art. 420Udienza di discussione della causa
- Art. 428Incompetenza del giudice
- Art. 436Costituzione dell'appellato e appello incidentale
- Art. 447-bisNorme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto