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Art. 416 c.p.c. – Costituzione del convenuto

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza ... . 178

La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito ... di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. 178

Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.

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Giurisprudenza sull'Art. 416 c.p.c.

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