Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 426 c.p.c. – Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti di cancelleria. (88) (90) 178

Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Articoli richiamati

2

Articoli che richiamano questo articolo

2

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.