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Art. 667 c.p.c. – Mutamento del rito

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426. (67) 72

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Giurisprudenza sull'Art. 667 c.p.c.

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