Art. 429 c.p.c. – Pronuncia della sentenza
In breve
L'articolo stabilisce che, esaurita la discussione orale e sentite le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia in udienza la sentenza, leggendo il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto. Se la controversia è particolarmente complessa, il dispositivo indica un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza. Su richiesta delle parti, se lo ritiene necessario, il giudice concede un termine non superiore a dieci giorni per note difensive, rinviando la causa all'udienza successiva alla scadenza per discussione e pronuncia. Nelle condanne al pagamento di somme per crediti di lavoro, il giudice liquida, oltre agli interessi legali, l'eventuale maggior danno da svalutazione del credito, dalla data di maturazione del diritto.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza .
Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
Giurisprudenza sull'Art. 429 c.p.c.
Articoli che richiamano questo articolo
- Art. 433Rilevanza processuale della denuncia
- Art. 437Udienza di discussione
- Art. 445Passaggio dal rito ordinario al rito speciale
- Art. 446Passaggio dal rito speciale al rito ordinario
- Art. 447Controversia del lavoro proposta al conciliatore
- Art. 450Giudice d'appello
- Art. 459Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie