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Art. 619 c.p.c. – Forma dell'opposizione

Codice di procedura civile (c.p.c.)

In breve

L'articolo stabilisce che il terzo il quale pretenda di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, purché ciò avvenga prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni. Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti e il termine perentorio per notificare ricorso e decreto. Se in udienza le parti raggiungono un accordo, il giudice lo registra con ordinanza, decidendo sulla prosecuzione o estinzione del processo esecutivo e, in tal caso, anche sulle spese; altrimenti provvede tenendo conto della competenza per valore.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.

Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore .

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 619 c.p.c.

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