Art. 663 c.p.c. – Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato
In breve
Se l'intimato non compare, oppure compare ma non si oppone, il giudice convalida con ordinanza esecutiva la licenza o lo sfratto. Se però risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione, o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, il giudice ordina che la citazione sia rinnovata. Quando lo sfratto è intimato per mancato pagamento del canone, la convalida richiede che il locatore o il suo procuratore attestino in giudizio che la morosità persiste; in tal caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una cauzione.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Se l'intimato non compare o comparendo non si oppone, il giudice convalida con ordinanza esecutiva la licenza o lo sfratto. Il giudice ordina che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.
Se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida è subordinata all'attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste. In tale caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una cauzione.