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Art. 668 c.p.c. – Opposizione dopo la convalida

Codice di procedura civile (c.p.c.)

In breve

L'art. 668 c.p.c. consente all'intimato, contro cui la convalida di licenza o sfratto sia stata pronunciata in sua assenza, di proporre opposizione dimostrando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore. Trascorsi dieci giorni dall'esecuzione, l'opposizione non è più ammessa e la cauzione eventualmente prestata viene liberata. L'opposizione si propone davanti al tribunale, con le forme previste per l'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Essa non sospende il processo esecutivo, ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, può disporne la sospensione per gravi motivi, imponendo eventualmente una cauzione all'opponente.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Se l'intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. (19)

Se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione, l'opposizione non è più ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell'articolo 663 secondo comma, è liberata.

L'opposizione si propone davanti al tribunale nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili. (88) 90

L'opposizione non sospende il processo esecutivo, ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, può disporne la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene opportuno, una cauzione all'opponente.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 668 c.p.c.

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