Decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 – Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza
Di che cosa tratta questa norma?
Il decreto-legge n. 36 del 28 marzo 2025 detta disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, introducendo limitazioni alla trasmissione automatica della cittadinanza italiana alle persone nate e residenti all'estero. È stato convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74.
Per chi: Le persone nate e residenti all'estero potenzialmente titolari della cittadinanza italiana per discendenza; Le amministrazioni e le autorità giudiziarie competenti in materia di cittadinanza.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Altre disposizioni normative
- Decisioni giudiziarie
- 1
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Introduce limitazioni nella trasmissione automatica della cittadinanza italiana a persone nate e residenti all'estero, condizionandola a indici di vincoli effettivi con la Repubblica.
- Interviene sulla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e sulla disciplina previgente in materia di cittadinanza.
- Prevede l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie e ai procedimenti instaurati prima della deliberazione del decreto.
A chi si applica questa norma?
- Le persone nate e residenti all'estero potenzialmente titolari della cittadinanza italiana per discendenza.
- Le amministrazioni e le autorità giudiziarie competenti in materia di cittadinanza.
Quali sono i punti chiave?
- Entrata in vigore del provvedimento: 29 marzo 2025 (GU n. 73 del 28-03-2025); convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74; ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2026.
- Le limitazioni si applicano ai futuri riconoscimenti; è mantenuta la cittadinanza già validamente riconosciuta alle persone nate e residenti all'estero.
- La motivazione richiama la sicurezza nazionale e la necessità di vincoli effettivi con la Repubblica, nel bilanciamento con gli articoli 1 e 3 della Costituzione.
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Guida legale
Altre disposizioni normative
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO-LEGGE 28 marzo 2025, n. 36 ultimo aggiornamento all'atto: 28/02/2026 Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. (25G00049) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2025 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2025, n. 74 (in G.U. 23/05/2025, n. 118) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2026) (GU n.73 del 28-03-2025) aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e in particolare gli articoli da 4 a 15;
Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, recante disposizioni «Sulla cittadinanza italiana»;
Vista la legge 21 aprile 1983, n. 123, recante «Disposizioni in materia di cittadinanza»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante «Nuove norme sulla cittadinanza»;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69» e in particolare l'articolo 19-bis;
Considerato che le disposizioni successivamente adottate in materia di cittadinanza a partire dalla riunificazione nazionale sono state finora interpretate nel senso di accordare alle persone nate all'estero una facoltà di chiedere il riconoscimento della cittadinanza senza alcun limite temporale o generazionale né oneri di dimostrare la sussistenza o il mantenimento di vincoli effettivi con la Repubblica;
Considerato che tale assetto normativo determina la crescita continua ed esponenziale della platea di potenziali cittadini italiani che risiedono al di fuori del territorio nazionale e che, anche in ragione del possesso di una o più cittadinanze diverse da quella italiana, sono prevalentemente legati ad altri Stati da vincoli profondi di cultura, identità e fedeltà;
Considerato che la possibile assenza di vincoli effettivi con la Repubblica in capo a un crescente numero di cittadini, che potrebbe raggiungere una consistenza pari o superiore alla popolazione residente nel territorio nazionale, costituisce un fattore di rischio serio ed attuale per la sicurezza nazionale e, in virtù dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli altri Stati membri della stessa e dello Spazio Schengen;
Considerato che, in applicazione del principio di proporzionalità, è opportuno prevedere il mantenimento della cittadinanza italiana e, conseguentemente, europea in capo alle persone nate e residenti all'estero alle quali lo stato di cittadini è già stato validamente riconosciuto;
Considerato che è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali e ai procedimenti amministrativi instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre limitazioni nella trasmissione automatica della cittadinanza italiana a persone nate e residenti all'estero, condizionandola a chiari indici della sussistenza di vincoli effettivi con la Repubblica;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di operare un bilanciamento tra i principi di cui agli articoli 1 e 3 della Costituzione, applicando le suddette limitazioni a tutti i futuri riconoscimenti di cittadinanza italiana ed evitando l'intrinseca irragionevolezza di riconoscimenti della cittadinanza italiana secondo criteri diversi a seconda di un fattore casuale e non indicativo di vincoli effettivi con la Repubblica, quale la nascita dei richiedenti, in luogo dell'effettivo esercizio di diritti o adempimento di doveri connessi con lo stato di cittadino;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure per evitare, nelle more dell'approvazione di una riforma organica delle disposizioni in materia di cittadinanza, un eccezionale e incontrollato afflusso di domande di riconoscimento della cittadinanza, tale da impedire l'ordinata funzionalità degli uffici consolari all'estero, dei comuni e degli uffici giudiziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza
1-bis. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis può rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza".
1-ter. Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del ((31 maggio 2029)) .
1-quater. All'articolo 14, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita".
2-ter. Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.».