Cittadinanza italiana: residenza, matrimonio e ius sanguinis
La cittadinanza italiana si acquista per nascita da genitore cittadino (ius sanguinis), per nascita e residenza in Italia fino alla maggiore età, per matrimonio o unione civile con un cittadino italiano, oppure per concessione dopo un periodo di residenza legale: dieci anni per i cittadini extra UE, quattro per i cittadini dell'Unione, cinque per apolidi e rifugiati. La disciplina è nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, profondamente modificata dal D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, che ha limitato la trasmissione per discendenza a chi è nato all'estero e possiede un'altra cittadinanza.
Le domande di concessione per residenza e per matrimonio si presentano online sul portale ALI del Ministero dell'Interno e sono istruite dalla Prefettura; la conoscenza dell'italiano di livello B1, il reddito e l'assenza di precedenti penali sono i punti su cui le pratiche si arenano più spesso. Il riconoscimento per discendenza passa invece dal consolato, dal Comune di residenza o dal tribunale. Di seguito il percorso per ciascuna via, i documenti da preparare, i tempi reali e i rimedi contro il diniego o il silenzio dell'amministrazione.
In sintesi
Termine
Il procedimento di concessione della cittadinanza per residenza o per matrimonio deve concludersi entro 24 mesi dalla domanda, prorogabili fino a 36 mesi. Dopo la notifica del decreto il giuramento va prestato davanti all'ufficiale di stato civile del Comune entro 6 mesi, altrimenti il decreto perde efficacia. Chi è nato in Italia e vi ha risieduto legalmente senza interruzioni fino ai 18 anni ha un anno di tempo, fino al compimento dei 19, per dichiarare di voler diventare cittadino. Il diniego si impugna di regola davanti al TAR entro 60 giorni dalla notifica.
Cosa fare
Individuare la via di acquisto corretta. Prima di raccogliere documenti occorre capire su quale titolo si fonda la domanda, perché requisiti, ufficio e costi cambiano. La concessione per residenza (art. 9 della legge 91/1992) è un provvedimento ampiamente discrezionale: richiede dieci anni di residenza legale per il cittadino extra UE, quattro per il cittadino dell'Unione, cinque per apolidi e rifugiati, tre per il discendente fino al secondo grado di cittadini per nascita e per lo straniero nato in Italia.
L'acquisto per matrimonio (art. 5) è invece un diritto, se ricorrono i requisiti. Lo ius sanguinis non si «chiede»: si fa accertare che la cittadinanza esiste già dalla nascita. Chi sceglie la via sbagliata si vede dichiarare la domanda inammissibile e perde il contributo versato.
Verificare la residenza legale e il reddito. Per la concessione la residenza deve essere legale e continuativa, cioè risultare dall'iscrizione anagrafica nel Comune e da un titolo di soggiorno valido per tutto il periodo: buchi anagrafici, cancellazioni per irreperibilità o periodi con permesso scaduto interrompono il conteggio e lo fanno ripartire.
Il richiedente deve inoltre dimostrare redditi sufficienti e stabili negli ultimi tre anni, con dichiarazioni dei redditi o CU regolari; nella prassi dell'amministrazione il riferimento è di circa 8 263 euro annui per il richiedente solo, maggiorati per il coniuge e per ciascun figlio a carico. Redditi in nero o discontinui portano quasi sempre al rigetto, anche dopo anni di istruttoria. Vanno verificate anche le condanne: alcune precludono l'acquisto, altre vengono valutate dalla Prefettura.
Ottenere la certificazione di lingua italiana B1. Dal 2018 (D.L. 113/2018) chi chiede la cittadinanza per residenza o per matrimonio deve dimostrare una conoscenza dell'italiano non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo. Valgono le certificazioni rilasciate dagli enti riconosciuti (Università per Stranieri di Siena e di Perugia, Roma Tre, Società Dante Alighieri) oppure un titolo di studio conseguito in Italia; ne è esonerato il titolare del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, che ha già superato il test previsto per quel titolo.
Una certificazione rilasciata da un ente non riconosciuto o di livello inferiore rende la domanda inammissibile. Le Prefetture verificano con gli enti l'autenticità dei certificati: un attestato falso integra il reato di falso e preclude la cittadinanza per anni.
Raccogliere atto di nascita e certificati penali esteri. Servono l'estratto dell'atto di nascita con indicazione della paternità e maternità e il certificato penale del Paese di origine e di ogni Paese terzo di residenza dopo i 14 anni, entrambi legalizzati dall'autorità consolare italiana o apostillati, e tradotti in italiano con traduzione certificata. I documenti esteri hanno di regola una validità di sei mesi ai fini della domanda.
I dati dell'atto di nascita devono coincidere con quelli del permesso di soggiorno e dell'anagrafe: differenze di grafia del nome o della data di nascita vanno corrette prima, con una dichiarazione consolare o una rettifica, altrimenti la Prefettura sospende la pratica chiedendo integrazioni che allungano i tempi di mesi.
Presentare la domanda online sul portale ALI e pagare il contributo. La domanda di concessione per residenza o per matrimonio si invia esclusivamente online, accedendo con SPID o CIE al portale ALI del Ministero dell'Interno, scegliendo il modello corretto e caricando in PDF tutti i documenti. Si paga un contributo di 250 euro con bollettino o PagoPA e si applica una marca da bollo da 16 euro, il cui numero identificativo va indicato nella domanda.
Al termine il sistema rilascia una ricevuta con il numero di pratica (K10/…) che serve per seguire lo stato della domanda e per ogni comunicazione. La Prefettura convoca poi il richiedente per verificare gli originali: chi non si presenta senza giustificato motivo rischia l'archiviazione. Le dichiarazioni sostitutive non veritiere sono punite penalmente e comportano il rigetto.
Cittadinanza per matrimonio o unione civile. Il coniuge straniero di un cittadino italiano può chiedere la cittadinanza dopo due anni di residenza legale in Italia dalla data del matrimonio, oppure dopo tre anni se i coniugi risiedono all'estero; i termini sono dimezzati in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Le stesse regole valgono per l'unione civile.
Al momento della decisione non devono essere intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, né separazione personale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 195/2022, ha escluso che la morte del coniuge italiano sopravvenuta mentre la pratica è pendente possa impedire l'acquisto. Il matrimonio va trascritto in Italia prima della domanda: senza trascrizione la domanda è inammissibile.
Ius sanguinis dopo il D.L. 36/2025. Chi è nato all'estero e possiede un'altra cittadinanza è ora considerato non aver mai acquistato quella italiana, salvo che la domanda di riconoscimento (o l'appuntamento consolare comunicato) o la domanda giudiziale fossero presentati entro le 23:59 del 27 marzo 2025, oppure che un genitore o un nonno abbia o avesse al momento della morte esclusivamente la cittadinanza italiana, o che un genitore abbia risieduto in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver acquistato la cittadinanza e prima della nascita del figlio.
Chi rientra nelle eccezioni chiede il riconoscimento al consolato, se risiede all'estero, o al Comune di residenza in Italia; il contributo è oggi di 600 euro per ogni richiedente maggiorenne. Per il figlio minore di un cittadino per nascita i genitori possono dichiarare l'acquisto entro un anno dalla nascita; per i minorenni figli di chi è stato riconosciuto in base alle domande presentate entro il 27 marzo 2025 la dichiarazione è ammessa fino al 31 maggio 2029.
Nati in Italia: dichiarazione a 18 anni. Lo straniero nato in Italia che vi ha risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età diventa cittadino se lo dichiara, entro un anno dal compimento dei 18 anni, all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza. Servono l'atto di nascita, la documentazione della residenza e dei permessi di soggiorno dei genitori e, se richiesto, i certificati scolastici e sanitari che provano la presenza effettiva.
Il Comune deve informare l'interessato di questa possibilità nei sei mesi precedenti il diciottesimo compleanno; se l'informazione manca, la giurisprudenza ammette la dichiarazione anche oltre il termine. Brevi periodi di mancata iscrizione anagrafica imputabili ai genitori non fanno perdere automaticamente il diritto, se la presenza in Italia è comunque provata.
Giurare entro sei mesi oppure reagire al diniego o al silenzio. Ricevuto il decreto di concessione, il nuovo cittadino presta giuramento di fedeltà alla Repubblica davanti all'ufficiale di stato civile del Comune entro 6 mesi dalla notifica; la cittadinanza decorre dal giorno successivo. Chi per grave e accertata disabilità non può giurare ne è esonerato (Corte costituzionale, sentenza n. 258/2017).
Se la Prefettura dichiara la domanda inammissibile o il Ministero la respinge, il provvedimento si impugna davanti al TAR entro 60 giorni dalla notifica, con contributo unificato in misura ridotta. Prima del rigetto deve arrivare il preavviso con i motivi ostativi, al quale si risponde entro 10 giorni. Superati i 36 mesi senza decisione si diffida l'amministrazione e si propone ricorso contro il silenzio. Le controversie sull'accertamento dello ius sanguinis spettano invece al tribunale ordinario, sezione specializzata, con il rito semplificato.
A cosa fare attenzione
- Calcolare i dieci anni dalla data d'ingresso invece che dall'iscrizione anagrafica: conta solo la residenza legale risultante dall'anagrafe, con permesso valido; un periodo di cancellazione azzera il conteggio e la domanda viene dichiarata inammissibile.
- Presentare la domanda con redditi insufficienti in uno degli ultimi tre anni: la Prefettura valuta l'intero triennio e anche gli anni successivi alla domanda fino al decreto; una perdita di lavoro durante l'istruttoria va documentata e compensata con altri redditi familiari.
- Allegare una certificazione B1 di un ente non riconosciuto o acquistata senza esame: oltre all'inammissibilità della domanda si rischia la denuncia per falso, con effetti sulla stessa possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno.
- Tacere procedimenti penali pendenti o condanne estere: emergono dal casellario e dalle informative di polizia, e la dichiarazione omessa diventa da sola motivo di rigetto per mancanza di affidabilità del richiedente.
- Dare per scontato lo ius sanguinis dopo il 27 marzo 2025: senza una delle eccezioni previste dall'art. 3-bis la domanda è respinta, e in giudizio è il richiedente a dover provare l'assenza di cause di perdita o di mancato acquisto; non sono ammessi testimoni né giuramento.
- Lasciar decorrere i 6 mesi per il giuramento, magari perché si è all'estero: il decreto perde efficacia e occorre ricominciare da capo con una nuova domanda e un nuovo contributo.
- Rivolgersi a intermediari che promettono tempi rapidi a pagamento: la procedura è solo online, i tempi dipendono dalla Prefettura e per accelerare l'unico strumento è la diffida seguita dal ricorso contro il silenzio, possibilmente con un avvocato esperto di diritto dell'immigrazione.
Base normativa
Decisioni giudiziarie correlate
Domande frequenti
Quanti anni di residenza servono per la cittadinanza italiana?
Per il cittadino extra UE servono dieci anni di residenza legale e continuativa in Italia, quattro per il cittadino di uno Stato dell'Unione, cinque per apolidi e rifugiati, tre per chi discende da cittadini per nascita fino al secondo grado o è nato in Italia. Il referendum del giugno 2025 che voleva ridurre il termine a cinque anni non ha raggiunto il quorum, quindi il termine di dieci anni resta in vigore.
Quanto tempo ci vuole per ottenere la cittadinanza per residenza?
La legge fissa un termine di 24 mesi dalla domanda, prorogabile fino a 36 mesi. Nella pratica molte domande si chiudono tra i due e i tre anni. Lo stato della pratica si segue sul portale ALI con il numero K10. Superati i 36 mesi si può diffidare il Ministero e proporre ricorso al TAR contro il silenzio.
Quanto costa la domanda di cittadinanza?
Per la concessione per residenza o matrimonio si pagano un contributo di 250 euro e una marca da bollo da 16 euro, oltre al costo di traduzioni, legalizzazioni e certificazione B1. Per il riconoscimento iure sanguinis il contributo è di 600 euro per ogni richiedente maggiorenne. Il contributo non viene restituito se la domanda è respinta o dichiarata inammissibile.
Qual è il reddito minimo per la cittadinanza italiana?
La legge non fissa una cifra, ma la prassi del Ministero dell'Interno richiede redditi regolarmente dichiarati di circa 8 263 euro annui per il richiedente solo, circa 11 362 euro con il coniuge a carico e circa 516 euro in più per ogni figlio. Il reddito deve esserci negli ultimi tre anni e restare stabile fino al decreto.
Chi è esonerato dalla certificazione di italiano B1?
È esonerato chi ha un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, perché ha già superato il test di lingua per quel titolo, e chi ha conseguito un titolo di studio in una scuola o università italiana. Tutti gli altri devono allegare la certificazione di un ente riconosciuto.
Dopo quanto tempo dal matrimonio si può chiedere la cittadinanza?
Dopo due anni di residenza legale in Italia dalla data del matrimonio, oppure dopo tre anni se la coppia vive all'estero. Con figli nati o adottati dai coniugi i termini si dimezzano. Il matrimonio deve essere trascritto nei registri italiani e, alla data del decreto, non deve esserci separazione o divorzio. Serve anche la certificazione B1.
Lo ius sanguinis esiste ancora dopo il 2025?
Sì, ma con limiti. Chi nasce all'estero e ha un'altra cittadinanza resta italiano solo se la domanda era stata presentata entro il 27 marzo 2025, se un genitore o un nonno ha esclusivamente la cittadinanza italiana o se un genitore ha vissuto in Italia almeno due anni dopo essere diventato cittadino e prima della nascita del figlio. Chi nasce in Italia da genitore italiano resta cittadino senza condizioni.
Uno straniero nato in Italia è cittadino italiano?
Non automaticamente. Chi è nato in Italia da genitori stranieri e vi ha risieduto legalmente senza interruzioni fino ai 18 anni può diventare cittadino con una dichiarazione all'ufficiale di stato civile del Comune entro il compimento dei 19 anni. La procedura è gratuita, salvo i costi dei documenti, e non richiede il requisito di reddito né la certificazione B1.
Cosa succede se non si giura entro sei mesi?
Il decreto di concessione perde efficacia e la cittadinanza non si acquista. Il termine decorre dalla notifica del decreto. Chi non può presentarsi per causa di forza maggiore deve chiedere subito al Comune o alla Prefettura come procedere; se il termine è ormai scaduto occorre presentare una nuova domanda, con nuovo contributo e nuovi documenti.
Come si impugna il rigetto della domanda di cittadinanza?
Il decreto di rigetto o di inammissibilità si impugna con ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Il giudice controlla la logicità e la completezza della motivazione, non sostituisce la propria valutazione a quella del Ministero. Per lo ius sanguinis si agisce invece davanti al tribunale ordinario.
Guida legale – schede pratiche
Analizza il mio documento →Guida legaleModelli di contrattoPagina iniziale del paese