Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 – Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale…
Di che cosa tratta questa norma?
Il Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 detta disposizioni urgenti in materia di ingresso, soggiorno e trattenimento degli stranieri, modificando il Testo unico sull'immigrazione (d.lgs. n. 286/1998).
Per chi: Riguarda i cittadini stranieri richiedenti visto e soggiorno, il Ministero dell'interno e le rappresentanze diplomatiche, le questure e le autorita competenti in materia di immigrazione.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Altre disposizioni normative
- Decisioni giudiziarie
- 3
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
Il decreto interviene sul Testo unico immigrazione, introducendo tra l'altro l'obbligo di fornire gli identificatori biometrici all'atto della domanda di visto nazionale, in coerenza con la normativa dell'Unione europea, e modificando ulteriori profili in materia di ingresso e condizione dello straniero. Rafforza controlli e procedure connesse ai flussi migratori.
A chi si applica questa norma?
Riguarda i cittadini stranieri richiedenti visto e soggiorno, il Ministero dell'interno e le rappresentanze diplomatiche, le questure e le autorita competenti in materia di immigrazione.
Quali sono i punti chiave?
- Misure urgenti in materia di immigrazione.
- Modifica il Testo unico immigrazione (d.lgs. n. 286/1998).
- Introduce l'obbligo di identificatori biometrici per il visto nazionale.
- Allinea le procedure alla normativa dell'Unione europea.
Giurisprudenza su questa norma
Guida legale
Altre disposizioni normative
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO-LEGGE 11 ottobre 2024, n. 145 ultimo aggiornamento all'atto: 28/02/2026 Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonchè dei relativi procedimenti giurisdizionali. (24G00171) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/2024 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187 (in G.U. 10/12/2024, n. 289) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2026) (GU n.239 del 11-10-2024) aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;
Vista il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adottare norme in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure volte alla tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e 603-bis del codice penale e al contrasto del lavoro sommerso;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del lavoro e delle politiche sociali e del turismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
1.1) all'alinea, le parole: «deve presentare» sono sostituite dalle seguenti: «deve trasmettere in via telematica»;
1.2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «((, sottoscritta)) mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata»;
1.3) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente: «d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;»;
1.4) dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente: «d-ter) ((indicazione del domicilio digitale inserito in uno degli indici nazionali istituiti dagli articoli)) 6-bis e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
2-ter. ((È irricevibile la richiesta presentata ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis)) .
La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile. È altresì irricevibile la ((richiesta)) presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio ((per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis)) del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, ((per i predetti reati)) .»;
Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del ((SIISL)) »;