Art. 2121 Codice civile – Computo dell'indennità di mancato preavviso
In breve
L'articolo stabilisce come si calcola l'indennità di mancato preavviso: nella base di calcolo rientrano provvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili o ai prodotti e ogni altro compenso continuativo, escluso ciò che è versato a titolo di rimborso spese. Se il lavoratore è retribuito, in tutto o in parte, con provvigioni, premi di produzione o partecipazioni, l'indennità si determina sulla media degli emolumenti percepiti negli ultimi tre anni di servizio, o nel minor periodo effettivamente prestato. Rientra nella retribuzione, ai fini del calcolo, anche l'equivalente economico di vitto e alloggio dovuti al lavoratore.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
L'indennità di cui all'articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro.