Art. 2122 Codice civile – Indennità in caso di morte
In breve
L'art. 2122 stabilisce che, in caso di morte del lavoratore, le indennità previste in suo favore vanno corrisposte al coniuge, ai figli e, se a suo carico, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. In mancanza di accordo tra questi soggetti, la ripartizione avviene secondo il bisogno di ciascuno. Se non esistono le persone indicate, le indennità seguono le regole della successione legittima. È nullo qualsiasi patto stipulato prima della morte del lavoratore riguardante l'attribuzione o la ripartizione di tali indennità.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità, indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. 28
È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.
Giurisprudenza sull'Art. 2122 Codice civile
Articoli richiamati
- Art. 2118Recesso dal contratto a tempo indeterminato
- Art. 2120Disciplina del trattamento di fine rapporto