Art. 110 Codice penale – Pena per coloro che concorrono nel reato
In breve
L'art. 110 del Codice penale stabilisce che, quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse è punita con la pena prevista per quel reato. Questa regola generale vale salvo quanto stabilito dagli articoli seguenti, ai quali la norma stessa rinvia senza specificarne il contenuto. In sostanza, la disposizione fissa il principio secondo cui tutti i concorrenti nel reato rispondono della stessa pena, fatte salve le eccezioni previste altrove nel codice.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Giurisprudenza sull'Art. 110 Codice penale
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