Art. 132 Codice penale – Discrezionalità del giudice nell'applicazione della pena
Codice penale · rubrica non ufficiale
(Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti)
Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tal potere discrezionale.
Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.
Giurisprudenza sull'Art. 132 Codice penale
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1973-06-27