Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 132 Codice penale – Discrezionalità del giudice nell'applicazione della pena

Codice penale · rubrica non ufficiale

(Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti)

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tal potere discrezionale.

Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 132 Codice penale

2

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.