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Art. 133 Codice penale – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

Codice penale

In breve

L'articolo stabilisce i criteri che il giudice deve seguire nell'esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena, valutando la gravità del reato in base a natura, mezzi, oggetto, tempo, luogo e modalità dell'azione, al danno o pericolo causato alla persona offesa, e all'intensità del dolo o grado della colpa. Il giudice deve considerare anche la capacità a delinquere del colpevole, desunta dai motivi e dal carattere del reo, dai precedenti penali e giudiziari, dalla condotta di vita antecedente, contemporanea o successiva al reato, e dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;

2° dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3° dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 133 Codice penale

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