Art. 133 Codice penale – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
In breve
L'articolo stabilisce i criteri che il giudice deve seguire nell'esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena, valutando la gravità del reato in base a natura, mezzi, oggetto, tempo, luogo e modalità dell'azione, al danno o pericolo causato alla persona offesa, e all'intensità del dolo o grado della colpa. Il giudice deve considerare anche la capacità a delinquere del colpevole, desunta dai motivi e dal carattere del reo, dai precedenti penali e giudiziari, dalla condotta di vita antecedente, contemporanea o successiva al reato, e dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:
1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
2° dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3° dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:
1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo.
Giurisprudenza sull'Art. 133 Codice penale
Articoli che richiamano questo articolo
- Art. 62-bisCircostanze attenuanti generiche
- Art. 103Abitualità ritenuta dal giudice
- Art. 104Abitualità nelle contravvenzioni
- Art. 105Professionalità nel reato
- Art. 108Tendenza a delinquere
- Art. 131-bisEsclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 164Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena
- Art. 169Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto
- Art. 175Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale
- Art. 203Pericolosità sociale