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Art. 135 Codice penale – Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive

Codice penale

In breve

L'art. 135 c.p. stabilisce che, salvo particolari disposizioni di legge, quando per qualsiasi effetto giuridico occorre ragguagliare pene pecuniarie e pene detentive, il computo si effettua calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 135 Codice penale

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