Art. 136 Codice penale – Conversione delle pene pecuniarie non eseguite
In breve
L'art. 136 c.p. stabilisce che multa e ammenda non eseguite entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale, indicato nell'ordine di esecuzione, si convertono secondo gli articoli 102 e 103 della legge 689/1981. Se invece non è eseguita, entro lo stesso termine, la pena pecuniaria sostitutiva della reclusione o dell'arresto, la conversione avviene secondo l'articolo 71 della medesima legge.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Le pene principali della multa e dell'ammenda, non eseguite entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, si convertono a norma degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La pena pecuniaria sostitutiva della reclusione o dell'arresto, non eseguita entro lo stesso termine, si converte a norma dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689. .