Art. 159 Codice penale – Sospensione del corso della prescrizione
In breve
L'art. 159 c.p. stabilisce che la prescrizione resta sospesa quando una legge impone la sospensione del procedimento, del processo o dei termini di custodia cautelare, oltre che nei casi di: autorizzazione a procedere, fino all'accoglimento; rinvio della questione ad altro giudizio, fino alla decisione; sospensione per impedimento delle parti o difensori, con udienza rinviabile non oltre sessanta giorni dalla cessazione prevedibile dell'impedimento; pronuncia di irreperibilità, fino al rintraccio, comunque entro il doppio dei termini di prescrizione; rogatorie all'estero, fino alla ricezione della documentazione o comunque decorsi sei mesi. La prescrizione riprende dal giorno in cui cessa la causa della sospensione.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie; (277) 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione; (277) 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale. 3-bis) pronuncia della sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice di procedura penale ; (253a) 3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria. (277)
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 SETTEMBRE 2021, N. 134.
COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3.
COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3.
COMMA ABROGATO DALLA L. 23 GIUGNO 2017, N. 103. (277)
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 SETTEMBRE 2021, N. 134.
Quando è pronunciata la sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157.