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Art. 160 Codice penale – Interruzione del corso della prescrizione

Codice penale

In breve

La norma elenca gli atti che interrompono la prescrizione: ordinanza che applica misure cautelari, convalida di fermo o arresto, interrogatorio davanti a pubblico ministero, polizia giudiziaria delegata o giudice, invito a presentarsi per l'interrogatorio, decreto di fissazione udienza su richiesta di archiviazione, richiesta di rinvio a giudizio e altri atti fino al decreto di condanna. Dopo l'interruzione la prescrizione ricomincia a decorrere dal giorno dell'atto, o dall'ultimo se più atti; i termini non possono comunque superare quelli dell'articolo 161, secondo comma, salvo per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. Il primo comma è stato abrogato dalla legge 3/2019.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3.

Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio , il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna . (277)

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.(199) (208a)

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 160 Codice penale

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