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Art. 157 Codice penale – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere

Codice penale

In breve

La prescrizione estingue il reato decorso un tempo pari al massimo della pena edittale, comunque non inferiore a sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni, anche se punite con sola pena pecuniaria. Si considera la pena per il reato consumato o tentato, senza tener conto di attenuanti o aggravanti comuni, salvo quelle con pena di specie diversa o ad effetto speciale, e non si applica l'articolo 69. Se la legge prevede pena detentiva e pecuniaria rileva solo la detentiva; per pene diverse si applicano tre anni. I termini sono raddoppiati per i reati indicati. L'imputato può sempre rinunciare alla prescrizione, che non estingue i reati puniti con l'ergastolo, anche per effetto di aggravanti.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti. (199)(208a) (254)

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

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