Art. 167 Codice penale – Estinzione del reato
In breve
L'art. 167 stabilisce che il reato è estinto se, entro i termini stabiliti, il condannato non commette un delitto né una contravvenzione della stessa indole e adempie agli obblighi impostigli. In tal caso non si dà esecuzione alle pene. La norma si applica dunque al condannato sottoposto a tali termini e obblighi, condizionando l'estinzione al rispetto di entrambi i requisiti indicati.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.
In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene .
Giurisprudenza sull'Art. 167 Codice penale
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2019-03-20
1987-07-03