Art. 168 Codice penale – Revoca della sospensione
In breve
La disposizione prevede che, salvo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale sia revocata di diritto se il condannato, nei termini stabiliti, commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole per cui riceve pena detentiva, non adempie agli obblighi impostigli, oppure riporta altra condanna per delitto anteriore che, cumulata alla pena sospesa, supera i limiti dell'art. 163. Se il cumulo non supera tali limiti, il giudice può revocarla valutando indole e gravità del reato. La revoca opera anche se la sospensione fu concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, per cause ostative, anche nei casi di applicazione della pena su richiesta.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli; 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163.
Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.
La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale .
Giurisprudenza sull'Art. 168 Codice penale
Articoli richiamati
- Art. 163Sospensione condizionale della pena
- Art. 164Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena