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Art. 166 Codice penale – Effetti della sospensione

Codice penale

In breve

L'art. 166 c.p. stabilisce che la sospensione condizionale della pena si estende anche alle pene accessorie. Tuttavia, per condanne relative ai delitti contro la pubblica amministrazione espressamente indicati, il giudice può escludere che la sospensione riguardi l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Inoltre, la condanna a pena condizionalmente sospesa non può, da sola, giustificare l'applicazione di misure di prevenzione, né impedire l'accesso a posti di lavoro pubblici o privati, salvo i casi specificamente previsti dalla legge, né motivare il diniego di concessioni, licenze o autorizzazioni necessarie per l'attività lavorativa.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione .

La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

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