Art. 199 Codice penale – Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.
Giurisprudenza sull'Art. 199 Codice penale
4
Articoli che richiamano questo articolo
1