Art. 236 Codice penale – Specie: regole generali
Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:
1° la cauzione di buona condotta;
2° la confisca.
Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e numero 3° del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell'articolo 200 e quelle dell'articolo 210.
Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207.
Articoli richiamati
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- Art. 199Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge
- Art. 200Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone
- Art. 202Applicabilità delle misure di sicurezza
- Art. 203Pericolosità sociale
- Art. 210Effetti della estinzione del reato o della pena