Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 205 Codice penale – Provvedimento del giudice

Codice penale

Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.

Possono essere ordinate con provvedimento successivo:

1° nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena;

2° nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza; 93

3° in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 205 Codice penale

1

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.