Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 203 Codice penale – Pericolosità sociale

Codice penale

In breve

La norma stabilisce che è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, che ha commesso uno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando sia probabile che commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reati. Tale qualità si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 203 Codice penale

6

Articoli richiamati

1

Articoli che richiamano questo articolo

1

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.