Art. 203 Codice penale – Pericolosità sociale
In breve
La norma stabilisce che è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, che ha commesso uno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando sia probabile che commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reati. Tale qualità si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.
La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.
Giurisprudenza sull'Art. 203 Codice penale
6
1976-11-25
Articoli richiamati
1
Articoli che richiamano questo articolo
1