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Art. 206 Codice penale – Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza

Codice penale

In breve

L'art. 206 c.p. consente, durante l'istruzione o il giudizio, di disporre il ricovero provvisorio in riformatorio, manicomio giudiziario o casa di cura e custodia del minore di età, dell'infermo di mente, dell'ubriaco abituale, della persona dedita a sostanze stupefacenti o in stato di cronica intossicazione da alcool o stupefacenti. Il giudice revoca l'ordine quando ritiene che la persona non sia più socialmente pericolosa. Il periodo di esecuzione provvisoria della misura viene computato nella durata minima della misura stessa.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Durante l'istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un manicomio giudiziario, o in una casa di cura e di custodia. (161)

Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose.

Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 206 Codice penale

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Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.