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Art. 22 Codice penale – Ergastolo

Codice penale

La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto.

COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634.

COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634.

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Giurisprudenza sull'Art. 22 Codice penale

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