Art. 22 Codice penale – Ergastolo
La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto.
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634.
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634.
Giurisprudenza sull'Art. 22 Codice penale
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1974-11-21
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