Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 617-sexies Codice penale – Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

Codice penale

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Articoli richiamati

1

Articoli che richiamano questo articolo

4

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.