Art. 482 Codice penale – Falsità materiale commessa dal privato
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. (94) (97a) 129
Articoli richiamati
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- Art. 476Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
- Art. 477Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni…
- Art. 478Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o…
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