Art. 491 Codice penale – Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito
Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482. Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.
Giurisprudenza sull'Art. 491 Codice penale
1
2019-02-06
Articoli richiamati
3
- Art. 476Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
- Art. 482Falsità materiale commessa dal privato
- Art. 489Uso di atto falso
Articoli che richiamano questo articolo
1