Art. 490 Codice penale – Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7 . (94) (97a) (129)
Articoli richiamati
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- Art. 476Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
- Art. 477Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni…
- Art. 482Falsità materiale commessa dal privato
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