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Art. 489 Codice penale – Uso di atto falso

Codice penale

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7 . (94) (97a) (129)

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Giurisprudenza sull'Art. 489 Codice penale

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