Art. 518 Codice penale – Pubblicazione della sentenza
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 517, 517-quater, 517-sexies e 517-septies ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo importa la pubblicazione della sentenza.
Articoli richiamati
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- Art. 416Associazione per delinquere
- Art. 416-bisAssociazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 501Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio
- Art. 514Frodi contro le industrie nazionali
- Art. 515Frode nell'esercizio del commercio
- Art. 517Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- Art. 517-quaterContraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei…
- Art. 517-sexiesFrode alimentare
- Art. 517-septiesCommercio di alimenti con segni mendaci
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