Art. 518-septiesdecies Codice penale – Circostanze attenuanti
La pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.
La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.
Art. 518-duodevicies
(Confisca).
Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all'articolo 518-undecies, che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al secondo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato.
Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.
Art. 518-undevicies
(Fatto commesso all'estero).
Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale .
Codice Penale-art. 519
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
Codice Penale-art. 520
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
Codice Penale-art. 521
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
Codice Penale-art. 522
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
Codice Penale-art. 523
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
Codice Penale-art. 524
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
Codice Penale-art. 525
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
Codice Penale-art. 526
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66