Art. 527 Codice penale – Atti osceni
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 .
Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi. se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.
Giurisprudenza sull'Art. 527 Codice penale
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1994-06-22
1972-03-09
1970-06-24