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Art. 527 Codice penale – Atti osceni

Codice penale

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 .

Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi. se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.

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Giurisprudenza sull'Art. 527 Codice penale

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