Art. 572 Codice penale – Maltrattamenti contro familiari e conviventi
In breve
L'articolo punisce, fuori dai casi dell'articolo precedente, chi maltratta un familiare o convivente, anche non più convivente se legato da vincoli di filiazione, o persona sottoposta alla sua autorità o affidatagli per educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia o motivi professionali, con reclusione da tre a sette anni. La pena aumenta fino alla metà se il fatto avviene su minore, donna incinta, persona con disabilità o con armi; sale da quattro a nove, sette a quindici o dodici a ventiquattro anni se derivano lesioni gravi, gravissime o morte. Il minore che assiste è persona offesa. Aumento da un terzo alla metà se il fatto è atto di odio, discriminazione o controllo sulla donna.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione , o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2013, N. 93, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.
La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali .