Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 586 Codice penale – Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto

Codice penale

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Articoli richiamati

3

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.