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Art. 590 Codice penale – Lesioni personali colpose

Codice penale

In breve

La norma punisce chi cagiona per colpa una lesione, con pena maggiore se grave o gravissima. Se i fatti di lesione grave derivano da violazione delle norme di prevenzione infortuni sul lavoro, la pena aumenta, così come se avvengono nell'esercizio abusivo di una professione che richiede abilitazione statale o di un'arte sanitaria, anche per le lesioni gravissime in quest'ultimo caso. Se sono colpite più persone, si applica la pena della violazione più grave aumentata fino al triplo, senza superare cinque anni. Si procede a querela, salvo i casi di infortuni, igiene del lavoro o malattia professionale.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire duecentomila a ottocentomila.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 MARZO 2016, N. 41.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni .

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 590 Codice penale

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