Art. 629 Codice penale – Estorsione
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. (128)
La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 . (128)
Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità .
Giurisprudenza sull'Art. 629 Codice penale
Articoli richiamati
- Art. 615-terAccesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 617-quaterIntercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o…
- Art. 617-sexiesFalsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o…
- Art. 628Rapina
- Art. 635-bisDanneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635-quaterDanneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Art. 635-quinquiesDanneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse