Art. 98 Codice penale – Minore degli anni diciotto
In breve
L'articolo stabilisce che è imputabile chi, al momento del fatto, aveva compiuto quattordici anni ma non ancora diciotto, purché avesse capacità d'intendere e di volere; in tal caso la pena è comunque diminuita. Se la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o se si tratta di pena pecuniaria, non conseguono pene accessorie. Per pene più gravi, la condanna comporta solo l'interdizione dai pubblici uffici per non più di cinque anni e, nei casi previsti dalla legge, la sospensione dalla responsabilità genitoriale o dall'autorità maritale.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.
Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale o dell'autorità maritale.
Giurisprudenza sull'Art. 98 Codice penale
Articoli che richiamano questo articolo
- Art. 69-bisCasi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze
- Art. 224Minore non imputabile
- Art. 280Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Art. 280-bisAtto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- Art. 375Frode in processo penale e depistaggio
- Art. 590-quaterComputo delle circostanze
- Art. 602-terCircostanze aggravanti
- Art. 604-terCircostanza aggravante
- Art. 624-bis
- Art. 628Rapina