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Art. 98 Codice penale – Minore degli anni diciotto

Codice penale

In breve

L'articolo stabilisce che è imputabile chi, al momento del fatto, aveva compiuto quattordici anni ma non ancora diciotto, purché avesse capacità d'intendere e di volere; in tal caso la pena è comunque diminuita. Se la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o se si tratta di pena pecuniaria, non conseguono pene accessorie. Per pene più gravi, la condanna comporta solo l'interdizione dai pubblici uffici per non più di cinque anni e, nei casi previsti dalla legge, la sospensione dalla responsabilità genitoriale o dall'autorità maritale.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale o dell'autorità maritale.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 98 Codice penale

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