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Art. 649 Codice penale – Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti

Codice penale

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

1° del coniuge non legalmente separato;

1-bis. della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;

2° di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;

3° di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa , ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 649 Codice penale

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